Art. 3.
(Osservatori regionali sulla sicurezza).

      1. In ogni regione è istituito un osservatorio regionale sulla sicurezza, di seguito denominato «osservatorio».
      2. L'osservatorio rileva in modo analitico i dati relativi ai reati contro la persona e contro il patrimonio commessi nel territorio della regione e individua la dinamica dei flussi criminosi, in modo da consentire alle Forze di polizia e alla commissione di indirizzare le attività di prevenzione ove necessario.
      3. All'organizzazione dell'osservatorio provvede l'assessore regionale competente in materia di problemi sociali e sicurezza, che nomina il direttore e il comitato scientifico responsabili della gestione dell'osservatorio, avvalendosi in primo luogo di strutture scientifiche, accademiche e professionali eventualmente presenti sul territorio.
      4. L'osservatorio è alimentato dai dati forniti dalle Forze di polizia e dagli uffici giudiziari locali, dalle specifiche ricerche promosse da comuni, province e regione e da ogni altra fonte attendibile proveniente da soggetti privati, quali associazioni di categoria, università, istituti di ricerca, riviste specializzate.
      5. Al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati dei vari osservatori, la commissione indica periodicamente i criteri secondo i quali i dati devono essere raccolti e pubblicati.
      6. I dati degli osservatori sono pubblici.

 

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